produzione titolo


L’etichetta contiene una serie di informazioni che permettono al consumatore di scegliere in modo consapevole il prodotto cosmetico più adatto alle sue esigenze.

I contenitori, primario e secondario, devono obbligatoriamente riportare:PaO

  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile
  • la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione
  • la data di durata minima - se essa è inferiore a trenta mesi - oppure la validità successiva all’apertura se la data di scadenza del prodotto è superiore ai trenta mesi (PaO)
  • le precauzioni di impiego
  • il lotto di fabbricazione
  • il contenuto nominale espresso in peso o in volume (obbligatoriamente in italiano), con possibili deroghe per i campioni gratuiti, per le monodosi e per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml e gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi.
  • il paese d'origine, solo nel caso di un prodotto che proviene da un paese extraeuropeo
  • l’elenco degli ingredienti. (Possono essere riportati, se presente, anche solo sul contenitore secondario). Gli ingredienti vanno indicati utilizzando la denominazione comune degli ingredienti contenuta nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti: DECISIONE (UE) 2019/701 DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 2019
  • Indicazioni per lo smaltimento come previsto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Il provvedimento è entrato in vigore il  26 settembre 2020.

leggiistruzioni Se per ragioni di natura pratica non è possibile riportare in etichetta le precauzioni particolari per l'impiego e l'elenco ingredienti, questi due elementi d'obbligo posso essere indicati su un foglio, un'etichetta, fascetta o cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico. Si riporta in etichetta un riferimento in forma abbreviata oppure il simbolo presente in all.VII punto 1 del REGOLAMENTO (CE) n. 12/23/2009.

  E' obbligo riportare nella lingua ufficiale, relativa al paese membro in cui il prodotto viene messo a disposizione, i seguenti elementi d'obbligo:

  • contenuto nominale
  • L’indicazione della data di durata minima (presente se la stabilità inferiore ai 30 mesi)
  • le precauzioni particolari per l’impiego
  • funzione del prodotto cosmetico

Claims: La descrizione del prodotto deve rispettare quanto stabilisce il Regolamento (UE) n. 655/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013 sui criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate nei prodotti cosmetici.

La realizzazione del testo descrittivo di un prodotto cosmetico è un aspetto importante per la presentazione; dev'essere commercialmente accattivante esaltando le pecurialità della formulazione, ma rispettando i criteri fondamentali di veridicità e dichiarazioni strettamente legate alle effettive proprietà del prodotto. Se si è in possesso di documentazione a supporto probante, si possono riportare dichiarazioni particolari relative al prodotto, altrimenti sarà possibile costruire una descrizione il più completa possibile nel pieno della correttezza e conformità.

 

Dal 26 settembre 2020 è in vigore il decreto legislativo n. 116/2020, che modifica il D.Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente) e recepisce la direttiva europea sui rifiuti (UE 2018/851) nonchè quella sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (2018/852).

Il decreto “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, va ad impattare fortemente sull’etichettatura degli imballaggi.

Il provvedimento modifica infatti il comma 5 dell’articolo 219 del Codice dell’Ambiente (decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 – Titolo II – Gestione degli imballaggi). La precedente formulazione della disposizione, nello stabilire che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, rimandava ad un decreto ministeriale la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura, viceversa, la nuova formulazione (in vigore dal 26 settembre!), pone in capo ai produttori obblighi informativi e di etichettatura importanti e di dubbia interpretazione.

 la vecchia versione del comma 5: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio da parte dell’industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”

Questo invece il nuovo testo“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”

Ora, con il nuovo testo, la responsabilità – con relative sanzioni – dell’etichettatura ricade sui produttori e non è più demandata a un ipotetico decreto attuativo che spieghi le corrette modalità di etichettatura degli imballaggi ma rimette le stesse a “norme tecniche UNI applicabili” e l’obbligo di indicare le informazioni relative all’imballaggio ai produttori.

Dalla lettura del testo di legge, si evincono importanti considerazioni:

  • Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
  • Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
  • Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
  • Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.

I contenuti minimi delle etichette variano a seconda della destinazione degli imballaggi che possono essere ad uso professionale oppure destinati al consumatore finale. Inoltre in ragione delle strutture di imballaggio possono essere: monocomponente e multicomponente. in tutti questi casi si possono considerare tre livelli di informazioni:

  • Cogenti per rispondere alla norma. Sono le informazioni necessarie da riportare secondo l’art 219 comma 5. Tali indicazioni possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità, purché efficaci. Le codifiche si riferiscono alla Decisione 129/97/CE
  • Altamente consigliate, per rendere la comunicazione più efficace riguardo ad imballaggi con multicomponenti separabili tra loro. La rappresentazione scritta o grafica, anche accompagnata dalla differenziazione dei colori per ogni singolo componente, aiuta il consumatore a meglio separare i vari elementi.
  • Consigliate - informazioni volontarie per arricchire di contenuti utili alla comunicazione ed aiutare i consumatori a fare una raccolta differenziata senza errori.

Un esempio di etichetta ambientale: flacone con erogatore 

SAPONE

Sono Indicazioni obbligatorie 

  • CODICE ALFANUMERICO: codifica del materiale di composizione degli imballaggi decisione 97/129/ce dall’ all. I all’ VII
  • INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AL CONSUMATORE:
    • Tipologia di imballaggio: flacone, tappo, dispenser, scatola, vasetto, ecc.
    • Famiglia di materiale: carta, plastica, vetro, alluminio, ecc.
    • Indicazioni sulla racconta: raccolta differenziata, raccolta indifferenziata

 

 All.I IMBALLAGGIO IN PLASTICA

Materiale Abbreviazione Numerazione
Polietilentereftalato PET 1
Polietilene ad alta densità HDPE 2
Cloruro di polivinile PVC 3
Polietilene a bassa densità LDPE 4
Polipropilene PP 5
Polistirolo PS 6
Polimero multistrato e composto da più polimeri O 7

All. II IMBALLAGGIO IN CARTA E CARTONE

Materiale Abbreviazione Numerazione
Cartone ondulato PAP 20
Cartone non ondulato PAP 21
Carta PAP 22

All. III IMBALLAGGIO IN METALLO

Materiale Abbreviazione Numerazione
Acciaio FE 40
Alluminio ALU 41

All. IV IMBALLAGGIO IN LEGNO

Materiale Abbreviazione Numerazione
Legno FOR 50
Sughero FOR 51

All. V IMBALLAGGIO IN MATERIALE TESSILE

Materiale Abbreviazione Numerazione
Cotone TEX 60
Juta TEX 61

All. VI IMBALLAGGIO IN VETRO

Materiale Abbreviazione Numerazione
Vetro incolore GL 70
Vetro verde GL 71
Vetro marrone GL 72

All. VII IMBALLAGGIO IN MATERIALE COMPOSTO Per “composto” si intende l’imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente. Per cui l’indicazione “C/” sta ad indicare che si tratta di un materiale composto e si aggiunge l’abbreviazione corrispondente al materiale predominante

Materiale Abbreviazione Numerazione
Carta e cartone/metalli vari C/ 80
Carta e cartone/plastica C/ 81
Carta e cartone/alluminio C/ 82
Carta e cartone/latta C/ 83
Carta e cartone/plastica/alluminio C/ 84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta C/ 85
Plastica/alluminio C/ 90
Plastica/latta C/ 91
Plastica/metalli vari C/ 92
Vetro/plastica C/ 96
Vetro/alluminio C/ 97
Vetro/latta C/ 98
Vetro/metalli vari C/ 99

nail polish 303577 180Il Ministero della salute, in data 07.08.2015, ha emesso la circolare n. DGFDM.VII/P/.38518 avente per oggetto “Sorveglianza sul mercato dei prodotti cosmetici ai sensi del Regolamento CE N. 1223/2009

Indicazioni alla Persona responsabile sui prodotti per le unghie” da cui risulta che, laddove vengano utilizzati i pittogrammi di pericolo di cui al regolamento CLP (regolamento CE n. 1272/2008) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, si possono presentare due fattispecie:

  • il prodotto cosmetico risulta effettivamente pericoloso, lo stesso deve essere richiamato e/o ritirato dal mercato a cura della Persona Responsabile;
  • i pittogrammi di pericolo sono stati utilizzati come una particolare forma di comunicazione di informazioni relative al prodotto, allora gli stessi devono essere eliminati e sostituiti con un testo, chiaro e leggibile, contenente le avvertenze e modalità di uso opportune per garantire la sicurezza del prodotto.

Per le ulteriori considerazioni ed osservazioni contenute nella circolare n. DGFDM.VII/P/.38518, si rimanda alla lettura della stessa.

Fonte: trovanorme.salute.gov.it