produzione titolo


L’etichetta contiene una serie di informazioni che permettono al consumatore di scegliere in modo consapevole il prodotto cosmetico più adatto alle sue esigenze.

I contenitori, primario e secondario, devono obbligatoriamente riportare:PaO

  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile
  • la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione
  • la data di durata minima - se essa è inferiore a trenta mesi - oppure la validità successiva all’apertura se la data di scadenza del prodotto è superiore ai trenta mesi (PaO)
  • le precauzioni di impiego
  • il lotto di fabbricazione
  • il contenuto nominale espresso in peso o in volume (obbligatoriamente in italiano), con possibili deroghe per i campioni gratuiti, per le monodosi e per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml e gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi.
  • il paese d'origine, solo nel caso di un prodotto che proviene da un paese extraeuropeo
  • l’elenco degli ingredienti. (Possono essere riportati, se presente, anche solo sul contenitore secondario). Gli ingredienti vanno indicati utilizzando la denominazione comune degli ingredienti contenuta nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti: DECISIONE (UE) 2019/701 DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 2019
  • Indicazioni per lo smaltimento come previsto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Il provvedimento è entrato in vigore il  26 settembre 2020.

leggiistruzioni Se per ragioni di natura pratica non è possibile riportare in etichetta le precauzioni particolari per l'impiego e l'elenco ingredienti, questi due elementi d'obbligo posso essere indicati su un foglio, un'etichetta, fascetta o cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico. Si riporta in etichetta un riferimento in forma abbreviata oppure il simbolo presente in all.VII punto 1 del REGOLAMENTO (CE) n. 12/23/2009.

  E' obbligo riportare nella lingua ufficiale, relativa al paese membro in cui il prodotto viene messo a disposizione, i seguenti elementi d'obbligo:

  • contenuto nominale
  • L’indicazione della data di durata minima (presente se la stabilità inferiore ai 30 mesi)
  • le precauzioni particolari per l’impiego
  • funzione del prodotto cosmetico

Claims: La descrizione del prodotto deve rispettare quanto stabilisce il Regolamento (UE) n. 655/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013 sui criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate nei prodotti cosmetici.

La realizzazione del testo descrittivo di un prodotto cosmetico è un aspetto importante per la presentazione; dev'essere commercialmente accattivante esaltando le pecurialità della formulazione, ma rispettando i criteri fondamentali di veridicità e dichiarazioni strettamente legate alle effettive proprietà del prodotto. Se si è in possesso di documentazione a supporto probante, si possono riportare dichiarazioni particolari relative al prodotto, altrimenti sarà possibile costruire una descrizione il più completa possibile nel pieno della correttezza e conformità.