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Nel nuovo regolamento 1223/2009/CE sui prodotti cosmetici, dal luglio 2013, l'Unione Europea prevede la registrazione dei prodotti cosmetici attraverso  la notifica esclusiva su una superficie elettronica centrale: tutti i prodotti cosmetici già presenti in commercio e quelli pronti per l'immissione sul mercato devono essere notificati attraverso il sistema CPNP.

 

 

Il Regolamento 1223/2009/CE, art. 13,  prevede due sistemi di notifiche riguardanti il responsabile e il distributore.

  1. Notifica - responsabile della produzione. La notifica deve contenere tutte quelle informazioni ai sensi dell'articolo 13 grazie alle quali è possibile l'identificazione del prodotto e tutti quei dati che informano riguardo la destinazione e la composizione del prodotto.
  2. Notifica - distributore

Sono tenuti ad effettuare  la notifica per via elettronica i distributori che intendono mettere in commercio in uno stato membro un prodotto cosmetico già immesso sul mercato d'un altro stato membro e per questo motivo traducono il testo dell'etichetta del prodotto nella lingua dello stato membro di destinazione.

 

 

Coordinamento dell'intero processo di notifica:

  • Raccolta dati
  • Organizzazione esami di laboratorio (se necessari)
  • Elaborazione dell'etichetta
  • Elaborazione della valutazione sulla sicurezza
  • Redazione del dossier informativo del prodotto (TID)
  • Notifica attraverso il sistema CPNP