L’importazione dei prodotti cosmetici è spesso considerata dalle Aziende interessate una procedura semplice da realizzare, mentre in effetti può essere complessa e piena d’insidie.
Chi importa i prodotti cosmetici è il diretto responsabile del prodotto commercializzato nel territorio europeo e pertanto deve assicurarsi che la scelta delle materie prime e la produzione avvengano secondo lo standard delle buone norme di fabbricazione (NBF) cosmetiche (UNI EN ISO 22716).
L’azienda produttrice e/o importatrice di cosmetici prima di importare cosmetici da un Paese extra-UE è bene che applichi le azioni necessarie a garantire il rispetto della normativa europea, che permettano la libera circolazione delle merci con l’obiettivo primario di elevare la sicurezza dell’utilizzatore finale.
Un altro aspetto da considerare è che l’importatore europeo (Persona Responsabile) deve tenere a disposizione delle Autorità competenti degli Stati Membri, dove commercializza i prodotti cosmetici, il PIF (Product Information File) per ciascun cosmetico che immette sul mercato e consegnarlo, su richiesta, in tempi brevi.
Questo dossier deve includere tutte le caratteristiche chimico-fisiche, la qualità microbiologica, la tossicologia e la valutazione della sicurezza del cosmetico e delle materie prime in esso contenute, inoltre deve essere aggiornato in qualsiasi momento della vita del cosmetico.
In Italia l’Autorità per la sorveglianza dei cosmetici sul mercato è il Ministero della Salute, che attraverso l’organo competente dei NAS svolge la funzione di controllo.
Il nostro Studio di consulting può assistere l’importatore o il responsabile legale in ogni fase della procedura d’importazione, aiutandolo ad assolvere tutti gli obblighi imposti dal Regolamento europeo e dalla normativa vigente.
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Il nostro studio è in grado di offrire consulenza per l’esportazione di prodotti cosmetici verso Paesi Europei ed Extra-UE, seguendo le aziende esportatrici passo passo nell’adempimento di tutte le procedure necessarie, al fine di garantire un’esportazione rapida e “senza intoppi”
Per quanto riguarda l’esportazione nei paesi intraeuropei,
i prodotti cosmetici in Europa come in Italia sono disciplinati dal Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.
Tale Regolamento fornisce indicazioni riguardanti: la composizione, l’etichettatura, il confezionamento ed ogni altra forma di presentazione esterna del prodotto, la valutazione di sicurezza, la sperimentazione animale, gli adempimenti necessari per l’immissione sul mercato e le eventuali informazioni sugli effetti indesiderabili gravi.
In merito al commercio intracomunitario, il Regolamento CE 1223/2009 ha introdotto la notifica europea di commercializzazione. La notifica telematica avviene compilando il modulo on line attraverso il sistema denominato Cosmetic Product Notification Portal (CPNP), portale istituito e gestito dalla Commissione Europea.
La notifica deve essere redatta nel rispetto delle vigenti norme in materia di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società che effettua la notifica e deve contenere i seguenti dati:
- il nome o ragione sociale, sede legale della società titolare e dell’officina di produzione dei prodotti cosmetici oggetto della notifica
- la denominazione dei prodotti cosmetici e degli eventuali marchi con l’indicazione della categoria di appartenenza
- l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto commerciale. Gli ingredienti saranno indicati secondo denominazione dell’INCI - International Nomenclature Cosmetic Ingredient
- il nome della persona di contatto
- l'indicazione della tipologia cosmetica
- la destinazione d'uso
- l'indicazione dei luoghi di fabbricazione o di prima importazione nell’Unione europea
- il paese di origine dei prodotti cosmetici oggetto della notifica
La notifica permette quindi una commercializzazione nei vari Stati membri, fermo restando l’obbligo di traduzione delle informazioni destinate al consumatore finale.
Per esportare nei paesi extraeuropei
La persona responsabile, il direttore tecnico oppure il legale rappresentante dell’azienda che intende esportare i prodotti cosmetici al di fuori dell’Unione europea chiede al Ministero della salute il rilascio del “Certificato di libera vendita” (CLV) , nel quale si attesta che i prodotti cosmetici i sono in libera vendita in Italia.
Il Ministero della Salute, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente, rilascia il certificato (CLV) attestante la marcatura CE dei prodotti. Il tempo necessario per il rilascio del certificato, ai sensi della L.241/90, avviene in 30 giorni dalla data di accettazione dell'istanza. Nel caso in cui la documentazione non fosse in regola con la normativa, oppure carente, l'Ufficio competente blocca l'istruttoria fino al completamento della documentazione mancante.
- Copia di un valido documento d'identità del richiedente
- Ricevuta di versamento della tariffa spettante per l’istanza di rilascio del CLV (€ 94,30 per ogni CLV richiesto).
- Marca da bollo da 16 € per ciascun certificato richiesto: una marca ogni 4 pagine del certificato
- Una marca da bollo da 16 € da apporre sull'istanza.
- Inoltre, bisogna presentare la scheda tecnica contenente le specifiche di ciascuna sostanza presente tra quelle previste nel punto 3 e 4 del modulo di richiesta (CSM-CLV-M1 Modulo Libera Vendita Cosmetici), oppure, in alternativa, la dichiarazione del fornitore sulle specifiche della sostanza presente e la sua conformità alla normativa vigente sui prodotti cosmetici, in particolare deve attestare la conformità agli Allegati II e III al Regolamento (CE) n. 1223/2009 e SMI e ad eventuale altra normativa.
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