Il Regolamento PPWR è la normativa europea che disciplina l'intero ciclo di vita degli imballaggi. Entrato in vigore l'11 febbraio 2025, si applicherà direttamente in tutti gli Stati membri a partire dal 12 agosto 2026, senza bisogno di leggi di recepimento nazionale.
Il PPWR introduce una nuova serie di obblighi che coprono l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla progettazione alla gestione dei rifiuti.
Gli obiettivi sono:
La riduzione dei rifiuti: taglio progressivo dei rifiuti di imballaggio pro capite del 15%, entro il 2040.
Economia circolare: obbligo da parte delle aziende di progettare tutti gli imballaggi in modo che siano riciclabili, entro il 2030.
Divieti specifici: divieto immediato dell'uso di sostanze PFAS negli imballaggi e diminuzione di tipologie di imballaggi monouso (come ad esempio le bustine monodose di salse oppure le retine di frutta, con peso minore di 1,5 kg).
Obiettivo principale: ridurre al minimo la quantità di imballaggi e rifiuti prodotti, contenere l’uso di materie prime non riciclate e favorire una transizione verso un’economia sostenibile.
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Il 13 febbraio scorso è entrato definitivamente in vigore il regolamento GPSR per i prodotti venduti in UE.
I prodotti cosmetici sono già sottoposti al Regolamento 1223/2009 e le disposizioni del GPSR non si applicano tutte, ma si armonizzano e si applicano negli aspetti, nei rischi o nelle categorie di rischi che risultano non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dal GPSR.
A questo proposito bisogna notare che l'articolo 19 del GPSR, relativo alle informazioni da fornire in caso di vendite online/distanziate, si applica anche ai prodotti cosmetici ed è complementare ai requisiti del Regolamento 1223/2009.
L’articolo 19 del GPSR prevede che l’offerta di prodotti messi a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:
- Nome del prodotto: incluso il marchio/brand, la linea/gamma di prodotti. Questa informazione non è richiesta se è leggibile nell'immagine del prodotto venduto;
- Persona Responsabile: Nome ed indirizzo completo;
- Indirizzo elettronico: si intende sia un indirizzo postale ed e-mail che un indirizzo di sito web;
- Immagine: un' immagine leggibile che identifica il prodotto;
- Funzione del prodotto cosmetico: come richiesto dal CPR (Regolamento UE n.1223/09 sui Prodotti Cosmetici) a meno che non sia chiaro dalla sua immagine di presentazione.
- Avvertenze: si deve riportare attraversi il mezzo online, qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza del prodotto, che sia già apposta sul prodotto o sull’imballaggio oppure inserita in un documento di accompagnamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.
Inoltre sempre riguardo alle informazioni da fornire nelle vendite a distanza bisogna notare che
- le istruzioni per l'uso del prodotto che non sono collegate all'uso sicuro, non sono necessarie e non bisogna riportarle;
- non è necessario scrivere il numero di lotto, in quanto essendo un codice dinamico è soggetto a cambiamenti, mentre risulta sempre stampato sulla singola confezione;
Infine è importante notare che le disposizioni del GPSR non riguardano l'etichettatura e le confezione dei prodotti cosmetici, di tutti i cometici, compresi quelli che vengono offerti nei punti vendita online/a distanza, poiché questi sono esplicitamente esclusi dai requisiti del Capitolo III, Sezione 1, di cui fa parte l'Art. 16, in particolare non devono essere etichettati con un indirizzo elettronico.
Per avere maggiori informazioni contattaci al numero 3292961674, oppure
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La Commissione Europea ha emesso il 14 marzo 2024 un aggiornamento al Regolamento UE n° 858/2024 sui cosmetici, riguarante l'uso dei nanomateriali nei cosmetici. Tale aggiornamento modifica il Regolamento cosmetico 1223/2009, inserendo nell’allegato II, 10 nanomateriali di sostanze proibite nei prodotti cosmetici, e nell’allegato III, aggiungendo un INCI, dedicato alle sostanze che è possibile utilizzare nei prodotti cosmetici entro certi limiti stabiliti.
Nel mese di febbraio 2025 la normativa cosmetica europea ha proibito diversi nanomateriali pertanto i cosmetici prodotti dopo il primo febbraio 2025 debbono essere conformi al nuovo regolamento.
Mentre quelli emmessi sul mercato prima del 1 febbraio 2025 potranno essere venduti fino al 1 novembre 2025. Dopo tale data dovranno essere ritirati dal commercio.
Sono stati aggiunti all’allegato II e pertanto sono vietati nei prodotti cosmetici i seguenti nanomateriali
- Styrene/Acrylates copolymer (nano) – CAS 9010-92-8
- Sodium Styrene/Acrylates copolymer (nano) – CAS 9010-92-8
- Copper (nano), Colloidal Copper (nano) – CAS 7440-50-8
- Colloidal silver (nano) – CAS 7440-22-4
- Gold (nano), Colloidal Gold (nano) – CAS 7440-57-5
- Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid (nano) – CAS 1360157-34-1
- Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold (nano) –
- Platinum (nano), Colloidal Platinum (nano) – CAS 7440-06-4
- Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum (nano)
L'allegato III risulta modificato per:
- Idrossiapatite (nano) (CAS – 1306-06-5), il quale si può usare nei dentifrici (massimo 10%) e nei colluttori (0,465%), mentre non si può usare nelle applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.
Sono consentiti i nanomateriali che corrispondono ai seguenti requisiti
- se sono costituiti da particelle a forma di bastoncello e che almeno il 95,8 % (in numero di particelle) ha un rapporto dimensionale inferiore a 3 e il restante 4,2% non superiore a 4,9;
- se le particelle non sono rivestite o modificate in superficie.
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Il nuovo Regolamento UE 2023/988 (“General Product Safety Regulation” più brevemente GPSR), sulla sicurezza generale dei prodotti, è entrato in vigore nel maggio 2023 ed è divenuto obbligatorio dal 13 dicembre 2024.
IL nuovo Regolamento UE 2023/988 abroga la precedente direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti del 2001 (direttiva 2001/95/CE).
L’Unione Europea ha scelto di mettere ordine tra gli Stati membri, imponendo standard comuni, emanando il Nuovo Regolamento GPSR che contiene obblighi chiari per gli operatori economici e maggiori garanzie per i consumatori.
Il GPSR si applica sui prodotti venduti e distribuiti all’interno del mercato dell’Union europea, sia in negozi fisici sia online, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati, per prodotti presenti ed anche per quelli futuri.
Risultano escluse alcune categorie di prodotti, quali ad esempio: i medicinali, gli alimenti, i mangimi, e i prodotti fitosanitari le attrezzature gestite da fornitori di servizi di trasporto, oggetti d’antiquariato, prodotti geneticamente modificati, aeromobili, piante e animali vivi.
Gli attori chiave che assumono ruoli diversi ma complementari sono:
- I Consumatori che ottengono strumenti concreti per esercitare i propri diritti.
- Le Aziende che sono chiamate a un impegno senza precedenti per garantire tracciabilità e sicurezza lungo l’intera catena di fornitura.
- Le Autorità di Vigilanza che giocano un ruolo essenziale nel sorvegliare, intervenire e, se necessario, sanzionare.
Le novità introdotte dal nuovo Regolamento coinvolgono tutti gli attori della catena di fornitura: produttori, importatori, distributori fino alle piattaforme di vendita online. Il GPSR potrà essere applicato anche a venditori online con sede al di fuori dell’Unione, quando la loro attività è diretta verso uno o più Stati membri. Le piattaforme e-commerce dovranno adottare misure più rigorose per garantire che i loro prodotti siano sicuri e conformi alle normative UE.
Secondo quanto è previsto nel Nuovo Regolamento “La definizione di prodotto sicuro” non si limita più ai tradizionali requisiti di sicurezza, ma considera anche i nuovi rischi quali:
- l’interazione tra prodotti deve essere valutata per evitare rischi combinati;
- le etichette e le avvertenze: devono essere chiare, soprattutto per bambini, anziani e persone con disabilità;
- la cybersecurity: i prodotti tecnologici devono essere protetti da attacchi informatici, con particolare attenzione alla prevenzione di influenze esterne che possano compromettere la sicurezza;
- l’aspetto del prodotto non deve indurre i consumatori a utilizzarlo in maniera pericolosa.
- per i prodotti usati, rigenerati e ricondizionati il GPSR impone il rispetto degli stessi standard di sicurezza dei prodotti nuovi
Responsabilità nella catena di fornitura
- i produttori devono garantire la tracciabilità, fornire documentazione tecnica dettagliata, istruzioni per l’uso chiare leggibili e che eventuali aggiornamenti sulla sicurezza. Inoltre, devono effettuare test di conformità su ogni nuova versione del prodotto e mantenere registri dettagliati su ogni modifica apportata;
- i distributori sono tenuti a interrompere la vendita e segnalare alle autorità eventuali anomalie di sicurezza riscontrate. Sono anche responsabili della verifica che i prodotti siano accompagnati dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza e devono agire prontamente in caso di richiami del prodotto;
- gli importatori sono tenuti a verificare la sicurezza dei prodotti prima della loro immissione sul mercato dell’Unione.
- i marketplace, assumendo una responsabilità diretta per i prodotti offerti tramite le loro piattaforme, debbono garantire prodotti identificabili con un venditore responsabile, accompagnati da informazioni dettagliate sulla sicurezza, sui rischi e modalità d’uso e corredati dalle necessarie certificazioni di conformità.
Il regolamento introduce nuove misure di richiamo dei prodotti pericolosi che dovranno essere eseguite da tutti gli attori della catena, attraverso un processo di richiamo obbligatorio che impone:
- individuazione del problema
- notifiche tramite safety busuness gatewey
- ritiro immediato
- comunicazione ai consumatori
- gestione delle sostituzioni o restituzioni
Le autorità di vigilanza nel nuovo Regolamento potranno richiedere informazioni aggiuntive in qualsiasi momento per verificare la conformità del prodotto.
Le fonti ufficiali per approfondire
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32023R0988
- https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/obligationsForBusinesses
- https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37941
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