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L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Benzophenone-3


Prodotti per il viso, prodotti per le mani e prodotti per le labbra, esclusi i prodotti spray ad aerosol e a pompa.

- Concentrazione massima 6 %.

- Concentrazione non superiore allo 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto. In questo caso, i livelli usati come filtro UV non devono superare il 5,5 %.

- Da riportare in etichetta la seguente indicazione: contiene Benzophenone-3. La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % e quando la sostanza è usata unicamente per proteggere il prodotto.

 

Prodotti per il corpo, compresi i prodotti spray ad aerosol e a pompa.

- Concentrazione massima 2,2 %.

- Concentrazione non superiore allo 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto. In questo caso, i livelli usati come filtro UV non devono superare l’1,7 %.

- Da riportare in etichetta la seguente indicazione: contiene Benzophenone-3. La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % e quando la sostanza è usata unicamente per proteggere il prodotto.

 

Altri prodotti

- Concentrazione massima 0,5 %.

Tuttavia i prodotti cosmetici che contengono tale sostanza e che rispettano le restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 applicabili il 27 luglio 2022 possono essere immessi sul mercato dell’Unione fino al 28 gennaio 2023e messi a disposizione sul mercato dell’Unione fino al 28 luglio 2023.

Octocrylene

Prodotti spray ad aerosol

- Concentrazione massima 9.0 %.


Altri prodotti

- Concentrazione massima 10.0 %.

Benzophenone come impurità e/o prodotto di degradazione di Octocrylene deve essere mantenuto al livello di tracce.