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stoptestL'11 marzo 2013, in Europa è entrato in vigore il divieto totale per i test su animali nei prodotti cosmetici, il che significa che nessun prodotto (shampoo, bagnoschiuma, makeup, crema da barba, sapone, creme di ogni tipo, ecc.) che contenga ingredienti realizzati per il settore cosmetico testati su animali dopo l'11 marzo 2013, in qualsiasi nazione del mondo il test sia stato eseguito, potrà essere venduto in Europa.

Ad oggi non esistono metodi alternativi ufficialmente convalidati che coprano tutti i tipi di test necessari per la messa in commercio di un nuovo ingrediente, perciò l'industria cosmetica è costretta ad impegnarsi nello sviluppo di nuovi metodi. Perché se i dati a loro disposizione vengono valutati non sufficienti a garantire la sicurezza dei consumatori, allora quell'ingrediente non potrà essere usato.

I prodotti cosmetici possono essere immessi sul mercato solo dopo che una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all'interno della Comunità.
Qualora emerga che il prodotto venduto non sia conforme ai requisiti stabiliti, spetterà alla persona responsabile il compito di adottare tutte le misure correttive necessarie, inclusi la notifica alle autorità competenti e l'eventuale ritiro dal mercato.
Secondo quanto previsto dalla normativa, il responsabile dell’immissione sul mercato del cosmetico è responsabile anche della sua conformità.
In caso di inadempienze è lui a dover risponderne. I controlli possono riguardare sia prodotti nuovi sia prodotti già in circolazione; le eventuali non conformità possono portare a sanzioni civili e penali, a seconda della gravità. 
La persona responsabile dovrà garantire che, prima di essere immessi sul mercato, i cosmetici siano stati sottoposti a una valutazione della sicurezza  elaborata sulla base delle indicazioni del regolamento. 
Dovrà inoltre tenere per un periodo di dieci anni una documentazione informativa sul prodotto cosmetico per il quale è responsabile. 
Sarà tenuta, inoltre, a notificare una serie d’informazioni – in formato elettronico – alla Commissione. 
Anche sui distributori incombono obblighi particolari: dovranno agire con «la dovuta attenzione» e procedere a delle verifiche prima di commercializzare i prodotti.

La tutela della salute e la sicurezza dei prodotti cosmetici è di divenuto un grosso impegno per le aziende cosmetiche e per gli Enti Preposti alla sorveglianza. Infatti i controlli che vengino  effettuati continuamente, sono stati aggiornati principalmente dalle modifiche normative previste dal Regolamento 1223/2009 che dall’11 luglio 2013, ha sostituito la Direttiva europea sui cosmetici, apportando una serie di novità, alcune riguardanti proprio la sicurezza.

Oggi a garantire la sicurezza del prodotto cosmetico esistono diversi strumenti.

  • La tutela della legge, oggi è assicurata attraverso le disposizioni previste dal Regolamento 1223/2009 che stabilisce che tutti i prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute delle persone. Il Regolamento assembla in un unico testo circa 40 anni anni di Direttive nel settore. L'obiettivo principale è quello di tutelare sempre di più la sicurezza dei consumatori, attraverso l'immissione in ccontrollo nasommercio di prodotti più controllati e più sicuri per la salute del consumatore. Gli elementi innovativi principali sono:
      • L'identificazione della persona responsabile per ogni cosmetico messo in commercio sul mercato Europeo.
      • Preparazione del PIF (Product Information File)
      • La valutazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico (contenuta nel PIF)
      • Il controllo da parte della persona responsabile e del distributore
      • La notifica centralizzata al Portale Europeo CPNP, per produzione, importazione e distribuzione
      • Il sistema Europeo di vigilanza che recepisce tempestivamente qualsiasi situazione di rischio grave per la salute mediante il Portale
  • I test di controllo, eseguiti dalle industrie in modo volontario per avere conferma della buona tollerabilità cutanea dei prodotti.  E’ importante sottolineare che si tratta di valutazioni finali, effettuate sul prodotto pronto per la vendita, che ha già superato tutti gli altri controlli previsti e valutato sicuro dal valutatore della sicurezza.
  • La sorveglianza da parte degli Enti Preposti. I controlli vengono eseguiti dalle autorità competenti e servono ad evidenziare le eventuali non conformità. In Italia, le operazioni di sorveglianza sono compiute del Ministero della Salute, dalle ASL, dalle autorità sanitarie regionali e dai Carabineri dei NAS, che possono effettuare controlli sia nei siti produttivi sia sui prodotti finiti già in commercio.